L’articolo 21-bis del decreto legge 78/2010 introduce l’obbligo di presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati riepilogativi inseriti nella contabilità e di conseguenza nelle liquidazioni periodiche Iva. Le liquidazioni periodiche contengono tutte le operazioni attive e passive del trimestre e la rispettiva Iva a debito o a credito. Con questa comunicazione l’Agenzia può verificare la correttezza dei versamenti Iva intervenuti nel trimestre di riferimento
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva sono tutti i soggetti passivi Iva.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre se nel trimestre non sono state poste in essere sia operazioni attive che operazioni passive. L’obbligo rimane nell’ipotesi in cui sussiste un credito proveniente dal trimestre precedente.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. forfettari).
Modalità di presentazione
Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Le scadenze ordinarie sono:
- I trimestre > 31 maggio
- II trimestre > 31 agosto
- III trimestre > 30 novembre
- IV trimestre > 28 febbraio
Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia delle Entrate.



