Il D.P.C.M. del 24.10.2020, con l’obiettivo di sostenere le imprese colpite dalle restrizioni introdotte per contenere l’emergenze epidemiologica, reintroduce il credito d’imposta per canoni di locazione commerciali e d’affitto d’azienda originariamente istituito dall’articolo 28 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
L’Agevolazione
L’agevolazione, reintrodotta dall’articolo 8 D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), non è legata al volume di ricavi e compensi posti in essere nell’esercizio precedente e consiste in un credito di imposta pari al canone di locazione pagato. Il credito di imposta spetta per i canoni locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Beneficiari
Il credito d’imposta locazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre spetta alle imprese operanti nei settori di seguito riportati, nel caso in cui esercitino l’attività in forza di un contratto di locazione commerciale o d’affitto d’azienda. L’obiettivo è quello di offrire ristoro ai settori economici, che hanno subito limitazioni o sospensioni nell’esercizio della propria attività dalle misure disposte dal D.P.C.M. 24.10.2020 a tutela della salute dei cittadini.
Le attività economiche vengono individuate attraverso i Codici Ateco relativi alle attività svolte dalle imprese. Riassumendo le attività coinvolte sono: i trasporti terrestri di passeggeri, i servizi di alloggi, i servizi di ristorazione, l’attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e di proiezione cinematografica, le agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, il noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi, gli altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, l’organizzazione di convegni e fiere, l’altra formazione culturale, le attività creative, artistiche e di intrattenimento, le altre attività connesse con le lotterie e le scommesse, le attività sportive, le attività ricreative e di divertimento, le attività di altre organizzazioni associative e servizi dei centri per il benessere fisico
Requisiti
Il requisito esclusivamente richiesto è il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Il Credito d’Imposta
Il credito d’imposta è calcolato sui canoni dovuti e versati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e l’aliquota del credito d’imposta varia in funzione del tipo di locazione:
- in caso di contratti di locazione, locazione operativa e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60 % del canone mensile versato;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, inclusi i contratti di coworking, o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato.
Il credito di imposta viene riconosciuto anche al canone di dicembre se pagato nel mese di gennaio 2021.





