Il “Decreto Agosto” e il “Decreto Ristori”, contengono disposizioni agevolative in materia di Imu, per il sostegno e il rilancio dell’economia nel contesto della pandemia da Covid-19.
Premesso che la Legge di bilancio per il 2020 aveva già apportato le seguenti modifiche all’impianto normativo relativo all’imposta immobiliare locale:
- abolizione, a partire dal 2020, dell’imposta unica comunale (Iuc). Viene, di conseguenza, prevista l’eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- modifica della deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre ne è sancita l’indeducibilità ai fini Irap.
Passiamo ora ad approfondire le varie agevolazioni previste dai due decreti succitati.
Decreto Agosto, articolo 78: esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
L’articolo 78 del Decreto Agosto prevede delle esenzioni relative al pagamento dell’Imu per i settori del turismo e dello spettacolo.
In particolare, la disposizione in esame stabilisce che, per il 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) per le seguenti tipologie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche in relazione alla prima rata);
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici,
- teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Decreto Ristori, articolo 9: cancellazione della seconda rata Imu
L’articolo 9 del Decreto Ristori stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 78 del Decreto Agosto, per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu in relazione agli immobili (e relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato 1 del decreto stesso; si tratta, in sostanza, di tutte le attività economiche interessate dalle nuove misure restrittive introdotte (es. ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, piscine, palestre, sale giochi e biliardi) che si vanno ad aggiungere alle attività già individuate dal Decreto Agosto.
L’agevolazione si applica, però, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.





