CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: DECRETO SOSTEGNI

Cos’è

Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. Sostegni) introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica covid-19.

Tra le varie misure, viene previsto il riconoscimento di  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Requisiti di accesso e Cause di esclusione

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. A differenza di quanto stabilito nei precedenti “ristori”, tali indennizzi verranno erogati senza tener conto del codice ATECO di riferimento a condizione che venga rispettato il solo requisito relativo al calo di fatturato almeno pari al 30 per cento.

Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto-legge nonché agli intermediari finanziari e società di partecipazione.

Calcolo del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA (ad esempio, in caso di apertura della partita Iva il 28 marzo 2019, dividendo il fatturato realizzato dal primo aprile 2019 al 31 dicembre 2019 per nove mesi), mentre riguardo al 2020 dividendo il fatturato annuo per 12.

In ogni caso, coloro che hanno avviato l’attività dal mese di dicembre 2019 fino al 23 marzo 2021 percepiranno il contributo minimo previsto dalla norma, ovvero mille o duemila euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo del contributo non può ad ogni modo essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si specifica che, in alternativa a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.

Esempio:

– Fatturato 2019: 240.000 euro;

– Fatturato 2020: 120.000 euro;

– Differenza annua di 120.000 euro, con una media mensile di 10.000 euro.

– Percentuale Fondo Perduto: 50%

– Calcolo Fondo Perduto: euro 10.000*50% = 5.000

Modalità e termini di presentazione della domanda

Per poter ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate in cui indicare la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

La domanda in questione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, tra il 30 di marzo e il 28 maggio.

Erogazione del contributo

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o, in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo e’ riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24  tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Vuoi verificare il possesso dei requisiti e vuoi farti assistere per l’invio della richiesta contattaci alla mail info@studio-paradiso.it.

Condividi news su:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Ultimi articoli
Richiedi ora
Il tuo incentivo
Iscriviti alla nostra newsletter