AUTO: COMODATO D’USO GRATUITO

COSA È?

Concessione gratuita della disponibilità dell’auto, da parte del comodante, a fronte dell’obbligo, per il comodatario, di restituire il veicolo alla scadenza pattuita.

LA REGISTRAZIONE

Quando l’oggetto del comodato d’uso gratuito è l’automobile, non occorre registrare il contratto presso l’agenzia delle entrate.

Chi riceve un autoveicolo in comodato d’uso gratuito, deve registrarsi come intestatario temporaneo presso la motorizzazione civile, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dall’inizio del comodato d’uso.

A seguito del ricevimento dell’istanza in esame, la motorizzazione recapita al comodatario un tagliando da apporre alla carta di circolazione già presente nell’automobile.

ECCEZIONI ALLA REGISTRAZIONE

La comunicazione alla motorizzazione non è obbligatoria solo se il comodato d’uso:

  • dura fino a 30 giorni;
  • è concesso ad un familiare convivente (invece, se non è convivente, occorre la comunicazione).

ITER E COSTI

Bisogna inviare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente:

  • la domanda di modifica dell’intestatario del veicolo MOD TT2119;
  • la dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà del proprietario dell’auto, con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante medesimo;
  • copia del bollettino di versamento sul c.c. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) pari a 16 euro;
  • copia del bollettino di versamento sul c.c. 9001 (Diritti di motorizzazione) pari a 10,20 euro.

SANZIONI

La mancata registrazione, presso la Motorizzazione Civile, risulta soggetta a sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro da 728,00 euro fino a 3.636,00 euro (art. 94, comma III, C.d.S.) e nel ritiro della carta di circolazione (art. 94, comma V, C.d.S.).

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