BONUS BABY SITTER: DECRETO SOSTEGNI

Cos’è

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce misure urgenti per far fronte alla diffusione del COVID-19 adottando degli  interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. L’articolo 2 comma 6 del presente Decreto ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere il bonus.

Beneficiari del bonus

Il diritto di richiedere la corresponsione del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse previdenziali private;
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: i medici, infermieri, tecnici di laboratorio,  tecnici radiologi ,operatori socio-sanitari;

Erogazione del bonus

L’importo massimo del bonus che viene corrisposto non può superare 100 euro settimanali, la cui erogazione avviene mediante l’utilizzo del Libretto famiglia. Alternativamente, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

Cause di esclusione

L’ottenimento del bonus baby-sitter è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e, contestualmente, non viene riconosciuto nei giorni in cui un genitore:

  • usufruisce del congedo parentale Covid;
  • svolge la prestazione di lavoro in modalità agile  (smart working);
  •  è sospeso dal lavoro;
  • Non svolge alcuna attività lavorativa.

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