CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 4.0: NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Cos’è

Il credito d’imposta 4.0 è una agevolazione ideata con l’obiettivo di supportare ed incentivare le imprese che investono nell’acquisto di beni strumentali nuovi – materiali e immateriali – funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di aziende ubicate nel territorio dello stato.

Potenziali beneficiari

Tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione in questione,  rientrano le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

Ammontare del credito e principali novità introdotte dall’art. 1 comma 44 L. 234/2021 (legge di bilancio 2022)

Fermo restando la disciplina base relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevista dalla L 178/2020, la legge di Bilancio 2022 prevede la proroga al 2025 del credito d’imposta in relazione ad investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”, introducendo importanti novità.

Nello specifico, per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0:

  1. sostenuti nell’anno 2021, l’ammontare dell’agevolazione verrà riconosciuta in misura pari al:
  2. 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  3. 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  4. 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  • sostenuti nell’anno 2022, l’ammontare dell’agevolazione verrà riconosciuta in misura pari al:
  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

L’art. 1 comma 44 L. 234/2021, inoltre, prevede che gli investimenti effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0, vengono previste le seguenti aliquote:

– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Inoltre secondo quanto previsto dalla Legge n. 178/2020 comma 1059 il credito d’imposta in questione è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Accesso al credito d’imposta

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Per maggiori informazioni compila il form seguente:

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