DECRETO RILANCIO – ECOBONUS 110%

Bonus per interventi di efficientamento energetico innalzato al 110%.

Il DL Rilancio prevede l’innalzamento al 110% delle detrazioni relative alle spese sostenute per efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici ed installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La detrazione è relativa limitatamente alle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. 

L’Ecobonus è riconosciuto per i seguenti interventi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  4. per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico”, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata. L’installazione degli impianti fotovoltaici deve, comunque, essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica (lettere a), b) e c)).

Il raggio di azione dell’Ecobonus contempla anche le spese sostenute per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, quando questi interventi siano eseguiti congiuntamente agli interventi sopra elencati.

I destinatari del bonus al 110% sono:

  • Condomini;
  • Persona fisiche che operano al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché’ dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei già menzionati Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in houseproviding” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il decreto prevede che per le spese relative agli interventi delle precedenti lettere a), b), c) e d), le persone fisiche possano usufruire della maggiore detrazione solo se l’edificio unifamiliare è adibito ad abitazione principale. La norma difatti esclude le seconde case intese come edifici unifamiliari, sono invece agevolate le seconde case in condominio.

Per poter usufruire dell’Ecobonus il decreto prevede tre strade:

  • Detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni (5 rate di pari importo);
  • Cessione del credito:Anticipando il costo dei lavori, con una successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
  • Sconto in Fattura: cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori che, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

Per poter beneficiare del bonus bisognerà essere in possesso della seguente documentazione:

  • Solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti o dai responsabili dei CAF;
  • Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori comportano un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile, come precedentemente specificato);
  • Comunicazione all’ENEA (si attende provvedimento relativo alle modalità di trasmissione),
  • Comunicazione telematica della pratica in Agenzia delle Entrate (si attende provvedimento relativo alle modalità di trasmissione).

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