In data 19 marzo il Consiglio dei Ministri n. 8 sotto la presidenza di Mario Draghi ha approvato il Decreto Legge noto come Decreto Sostegni. Approfondiamo le principali novità
Contributo a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto-legge nonché agli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Esempio
– Fatturato 2019: 240.000 euro;
– Fatturato 2020: 120.000 euro;
– Differenza annua di 120.000 euro, con una media mensile di 10.000 euro.
– Percentuale Fondo Perduto: 50%
– Calcolo Fondo Perduto: euro 10.000*50% = 5.000
L’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contribuente può scegliere se beneficiare del contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.
Proroga periodo sospensione della riscossione e cancellazione delle cartelle
È stata prevista la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La cancellazione delle cartelle si applica solo a soggetti, persone fisiche e non, che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione
Previsto un ricalcolo delle imposte dovute e non pagate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i soggetti che hanno subito una riduzione del volume d’affari nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019.
L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari e invia agli stessi la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto.
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
Vengono rideterminate le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema in modo che:
- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
Per l’anno 2021 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento.
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata;
I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto;
- titolari di pensione.
Riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.





