Il Bonus facciate

La circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo bonus facciate, introdotto a de correre dal 1° gennaio 2020 dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-223, della legge 160/2019). 

In particolare, i chiarimenti riguardano i soggetti interessati, gli interventi agevolabili e gli adempimenti da seguire per usufruire della detrazione del 90% delle spese sostenute per interventi di recupero/restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti.

Il Bonus facciate – In sintesi (Bonus Casa 2020, I libri del Sole 24 Ore, Febbraio 2020)

A chi spetta

La detrazione dall’Irpef lorda spetta a tutti i proprietari delle unità immobiliari dell’edificio su cui vengono effettuati i lavori. L’Agenzia chiarisce che sono ammessi al super bonus tutti i contribuenti, residenti e non residenti in Italia a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari che sostengono spese per interventi ammissibili su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Vi rientrano pertanto gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito di impresa (imprese individuali, enti, società di persone e società di capitali).

L’aliquota

Si può scontare il 90% delle spese sostenute, da ripartire in dieci quote annuali.

I lavori

Il bonus spetta anche per la «sola pulitura o tinteggiatura esterna», quindi, anche per la manutenzione ordinaria. Se i lavori di rifacimento della facciata non sono relativi alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano «interventi influenti dal punto di vista termico» o interessano più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio» devono soddisfare speciali requisiti di efficienza energetica. Gli interventi possono riguardare solo le «strutture opache» con balconi e fregi delle «facciate esterne», esclusi quindi infissi e finestre.

Il problema delle zone

Gli edifici su cui effettuare i lavori debbono trovarsi nelle zone A o B del territorio comunale come individuate dal Dm 1444/68, che in realtà non esistono più perché si sono sovrapposte norme regionali e comunali. Ma al Comune si può chiedere quali siano le zone che attualmente rispettano quei vecchi requisiti e ottenere la relativa certificazione urbanistica, del resto indispensabile per beneficiare del bonus.

Gli adempimenti

La «notifica preliminare» alla Asl, comunque, va spedita solo se il suo invio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 99, comma 1, Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), mentre la novità è l’obbligo di invio (abrogato molti anni fa per le altre tipologie di lavori di recupero edilizio agevolate), all’agenzia delle Entrate, della comunicazione di inizio lavori.

Principio di cassa

Per i contribuenti diversi dalle imprese, cioè per le persone fisiche e i professionisti, si applica il principio di cassa. Quindi, non rileva la data di inizio e fine dei lavori e possono essere detraibili al 90% tutti i pagamenti che avverranno, tramite bonifico «parlante», nel 2020.

Per le spese degli interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino, a differenza del bonus casa del 50%, in cui si chiede di pagare le rate condominiali entro l’invio del modello Redditi.

 

Condividi news su:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Ultimi articoli
Richiedi ora
Il tuo incentivo
Iscriviti alla nostra newsletter