Cos’è
In seguito all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta. L’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, si manifesta in caso di emissione di fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
- N4 (operazioni esenti Iva)
Integrazione del bollo su fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. A tal fine, per ciascun soggetto IVA, l’Agenzia pubblica due distinti elenchi:
Elenca A: in cui vengono riportati tutti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche correttamente assoggettate all’imposta di bollo; questo elenco non è modificabile.
Elenco B: in cui vengono riportati tutti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento. Questo elenco è modificabile eil contribuente o il suo intermediario possono:
- spuntare dall’elenco le fatture elettroniche che non ritengono debbano rientrare nell’assolvimento dell’imposta di bollo, eliminarle dall’integrazione impegnandosi a fornire le relative motivazioni in caso di un’eventuale verifica da parte dell’Agenzia;
- integrare l’elenco con gli estremi identificativi di altre fatture elettroniche per le quali è dovuta l’imposta;
Gli elenchi in questione verranno pubblicati sul portale Fatture e Corrispettivi entro il 15° giorno del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. Le modifiche all’Elenco B si possono effettuare al massimo entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche effettuate nel secondo trimestre 2021 queste modifiche si potranno effettuare entro il 10 settembre)
Scadenze per il versamento dell’imposta di bollo
La Legge di Bilancio 2021, introduce un nuovo calendario per l’anno 2021 ai fini del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Nello specifico:
per le fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, il versamento dell’imposta di bollo va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre; quindi:
- il 31 maggio per il primo trimestre;
- il 30 novembre per il terzo trimestre;
- il 28 febbraio 2022 per il quarto trimestre;
per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre e quindi entro il 30 settembre.
Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre, oppure se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Modalità di versamento
Prima della scadenza trimestrale del versamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica, nell’area riservata del contribuente, l’elenco delle fatture elettroniche soggette a imposta di bollo. Il versamento dell’importo totale, riferito al trimestre di competenza, può essere effettuato sia mediante addebito sul conto corrente intestato al contribuente oppure tramite modello F24 da presentarsi in modalità telematica.





