La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.
Novità dal 2022
Più precisamente è stato previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all’articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
È importante precisare che l’obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota esplicativa (11.01.2022). Di conseguenza, per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla data del 11.01.2021 (18 gennaio).
Per tutti i rapporti avviati dopo l’11.01.2022 la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Come fare
Si ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. La comunicazione, quindi, deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale
Le informazioni necessarie da inserire nella mail sono (in assenza la comunicazione si considerata omessa):
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi
- compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima
che l’attività del prestatore abbia inizio.
Chi è escluso
Sono invece esclusi dal richiamato obbligo:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. “prestazioni occasionali”), per le quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.
Regime sanzionatorio
Si ricorda, da ultimo, che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.





