REGIME FORFETTARIO E LEGGE DI BILANCIO 2021

La Legge di Bilancio 2021 (l. n. 178 del 30 Dicembre 2020) non ha apportato modifiche relative al regime forfettario, lasciando inalterati  sia i requisiti di accesso che le cause di esclusione.

Cos’è

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a persone fisiche che svolgono – o intendono svolgere – attività d’impresa, arti o professioni,  il quale prevede una tassazione sostitutiva pari al 5% per i primi 5 anni di attività e al 15% negli anni successivi.

Requisiti di accesso

L’accesso al regime forfettario viene riservato ai titolari di partita iva che rispettano i seguenti requisiti:

  1. aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
  2. aver sostenuto spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, lavoro accessorio e spese per compensi a collaboratori;
  3. aver conseguimento redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro nell’anno precedente.

Reddito imponibile e tassazione

Nel regime forfettario, il reddito imponibile viene calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, un coefficiente di redditività che varia in base all’attività esercitata. Al reddito imponibile ottenuto forfettariamente, si applica un’unica imposta, pari al 15%, che sostituisce quelle ordinarie (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Per chi avvia una nuova attività, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:

  • nei tre anni precedenti l’ottenimento del beneficio, il contribuente non deve aver svolto attività d’impresa, artistica o professionale anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da avviare, non deve poter essere considerata come mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non devono superare il limite di 65.000 €.

I coefficienti di redditività da applicare al fatturato sono elencati in Legge di Bilancio 2019 e sono di seguito elencati:

Semplificazioni

Le persone fisiche che rientrano nel campo di applicazione del regime forfettario, non addebitano l’iva sulle fatture emesse né detraggono l’iva sugli acquisti. Per cui non è prevista la liquidazione e il versamento dell’imposta né la dichiarazione e comunicazione annuale iva.

Per chi applica il regime forfettario non sono previsti gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e  di registrazione dei corrispettivi, delle fatture attive e passive. Gli unici vincoli consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e vendita, dei corrispettivi e bollette doganali oltre che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. Inoltre, non viene previsto l’obbligo di fatturazione elettronica.

Tuttavia, per i  titolari di partita iva che emettono esclusivamente fatture elettroniche, la legge di Bilancio 2020 prevede un regime premiale che riduce a quattro anni (anziché cinque)  il termine di decadenza degli avvisi di accertamento .

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