REGIME FORFETTARIO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DA LUGLIO 2022

Cos’è

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a persone fisiche che svolgono – o intendono svolgere – attività d’impresa, arti o professioni, il quale prevede una tassazione sostitutiva pari al 5% per i primi 5 anni di attività e al 15% negli anni successivi.

Requisiti di accesso

L’accesso al regime forfettario viene riservato ai titolari di partita iva che rispettano i seguenti requisiti:

  • aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
  • aver sostenuto spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, lavoro accessorio e spese per compensi a collaboratori;
  • aver conseguimento redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro nell’anno precedente.

Reddito imponibile e tassazione

Nel regime forfettario, il reddito imponibile viene calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, un coefficiente di redditività che varia in base all’attività esercitata. Al reddito imponibile ottenuto forfettariamente, si applica un’unica imposta, pari al 15%, che sostituisce quelle ordinarie (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Per chi avvia una nuova attività, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni.

Semplificazioni

Le persone fisiche che rientrano nel campo di applicazione del regime forfettario, non addebitano l’iva sulle fatture emesse né detraggono l’iva sugli acquisti. Per cui non è prevista la liquidazione e il versamento dell’imposta né la dichiarazione e comunicazione annuale iva. Per chi applica il regime forfettario non sono previsti gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di registrazione dei corrispettivi, delle fatture attive e passive.

Le principali novità introdotte dal DL 36/2022

L’art. 18 D.L. 36/2022  introduce, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti in regime di vantaggio ed ai soggetti passivi che applicano il regime forfettario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguitricavi ovvero percepito compensi, superiori ad 25.000.

Sono esonerati da tale obbligo le cosiddette micro Partite Iva (cioè Partite IVA con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro) per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica verrà introdotto a partire dal 1° gennaio 2024. 

Sanzioni in caso di tardiva emissione

Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Di conseguenza, il termine di emissione, fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, viene temporaneamente esteso e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997. Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

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