Il decreto 147/2015 all’art. 16 prevede un regime di tassazione agevolata rivolto, tra gli altri (Manager o Nuovi Residenti), anche ai c.d. “Lavoratori impatriati”, cioè quei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dopo aver svolto un periodo di lavoro autonomo o dipendente all’estero.
REQUISITI
Per beneficiare dell’agevolazione la norma prevede i seguenti requisiti:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
- tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio.
AGEVOLAZIONE
I redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%).
QUESTIONE AIRE
Già nella circolare 17 del 23/05/2017 e conseguentemente in varie risoluzioni del 2019 in materia di impatriati, l’Agenzia delle Entrate sostiene che i soggetti non iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e rientrati in Italia dal 01/01/2020 possono godere dell’agevolazioni elencate purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.





