Cos’è.
Il Decreto Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41) tra le varie misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica covid-19 introduce delle misure relative alla cancellazione delle cartelle esattoriali di importo non superiore a 5.000 euro.
Requisiti di accesso
Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro avrà un ampia portata, tuttavia è necessario evidenziare che non tutti i debiti saranno cancellati indistintamente. L’art. 4 del D.L. Sostegni, infatti, prevede l’annullamento automatico dei debiti a condizione che il contribuente rispetti i seguenti requisiti:
- l’importo residuo del debito non superiore a 5.000euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- il debito sia riferibile a singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- il contribuenti deve aver conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 €.
Cause di esclusione
Viene in ogni caso escluso il condono per i debiti relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Modalità di annullamento
Lo stralcio delle cartelle avverrà in modo automatico, tuttavia, i dettagli verranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel dettaglio, il decreto attuativo del MEF dovrà definire:
- le modalità di annullamento;
- il calendario con le date per l’annullamento;
- l’eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Visto che il decreto MEF dovrà stabilire tutte le tempistiche, fino a quando verrà emanato è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, compresi capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Con riferimento invece ai pagamenti dei debiti già effettuati, non viene previsto alcun rimborso di quanto versato prima dello stralcio. L’art. 4 comma 5 del presente decreto infatti stabilisce che verranno considerate come definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.





