L’art. 2099c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigioni o con prestazioni in natura, consentendo quindi al datore di lavoro di ottemperare all’obbligo di corresponsione della retribuzione con varie forme tra di loro alternative o anche complementari.
Nella prassi operativa, il peso della componente non monetaria assume sempre più un ruolo fondamentale, al punto che si pone il problema della determinazione della quota massima della retribuzione erogabile in natura. Questo particolare tipo di benefit aziendale fa parte della macro-categoria dei compensi in natura, cioè quella parte di retribuzione che si aggiunge al netto già presente in busta paga e che si concretizza nell’erogazione di beni e servizi (che compaiono sempre nel cedolino).
Dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, con il termine fringe benefit vengono individuati i beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro.
Ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR, infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i potenziali beneficiari, della misura oggetto di tale analisi, essi vengono delineati dalla realtà aziendale di riferimento, la quale ha la possibilità di delineare a quali lavoratori e a quali categorie di essi assegnarli, in base a quanto previsto all’interno delle politiche aziendali. Anche i criteri di attribuzione di determinati beni e servizi ai dipendenti vengono definiti da apposite policy aziendali. Prima di procedere alla concessione in uso al lavoratore, per determinati beni è prevista la sottoscrizione di un apposito verbale, che richiama tra l’altro le caratteristiche del bene. L’assegnazione può essere ad uso: esclusivamente aziendale, promiscuo, elusivamente personale (finalizzato alla fidelizzazione e gratificazione del lavoratore).
Volendo dare una panoramica più precisa circa la tipologia di beni e servizi che possono rientrare nella categoria dei Fringe Benefit : le auto e i telefoni aziendali, i prestiti personali o agevolati, i bonus pasti, i buoni carburanti, le borse di studio, i beni in locazione, uso o commodato. Inoltre, a quanto appena elencato possono essere aggiunte anche altre categorie di benefici erogati tramite Voucher.
I fringe benefit offrono vantaggi sia al dipendente che all’azienda che li eroga. Essi, infatti, da un lato non concorrono a formare il reddito del lavoratore, per cui tali importi in busta paga (entro il tetto massimo stabilito) non vengono tassati e dall’altro, possono essere portati interamente in deduzione dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda il limite massimo stabilito, esso negli anni tale tetto è stato più volte rivisto ed attualmente viene fatto valere quanto disciplinato ex art. 1 co. 16 – 17 della L.30.12.2023 n. 213, in base al quale il cap corrisponde a :
- € 1.000,00 per tutti i dipendenti;
- € 2.000,00 per tutti i dipendenti con figli a carico, previa dichiarazione del datore di lavoro .
In relazione alla tassazione, i fringe benefit sono esenti da essa se non superano la soglia, rispettivamente, dei 1.000,00 euro per i lavoratori singoli o di 2.000 euro per i lavoratori con figli. In caso contrario, il benefit concorre interamente alla formazione del reddito imponibile.
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Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Con il decreto Lavoro, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 1° agosto 2023 n. 23/E, ha specificato quanto segue:
– Il maggior limite di non imponibilità si applica ai titolari di redditi da lavoro dipendente, ma anche di redditi a quest’ultimo assimilati (art. 50 TUIR);
– La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre, secondo il principio di unitarietà del periodo d’imposta;
– Al superamento del limite (sia quello ordinario che quello maggiorato), l’intero valore concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non la sola quota eccedente;
– I fringe benefit a cui si applica il limite maggiorato possono comprendere anche il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).
La stessa circolare ha inoltre chiarito che:
– Il maggior limite si applica per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi;
– Hanno diritto all’agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico in quanto beneficiari dell’assegno unico e universale (AUU);
– Entrambi i genitori hanno diritto al beneficio nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per i figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato.
– I datori di lavoro che applicano il maggior limite, sono tenuti ad effettuare un’informativa preventiva alle RSU, laddove presenti; tale dichiarazione può essere presentata al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta.
Le somme relative alle utenze del lavoratore pagate o rimborsate nel corso dell’anno precedente, che si riferiscono a consumi di competenza del medesimo anno, devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare la duplicazione del beneficio.
Alcune specificità per singole categorie di benefici
Bonus carburante – L’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 ha previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
Determinazione del fringe benefit con criteri speciali – Per taluni beni (ad esempio, veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati) sono stabiliti speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione (art. 51 co. 4 del TUIR).
Auto in uso promiscuo ai dipendenti – Con riferimento ai contratti stipulati fino al 30.06.20, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell’importo (corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri), al netto degli ammontare eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. Con riferimento ai contratti stipulati dall’1.7.20, il fringe benefit è determinato in base all’inquinamento del veicolo.
Prestiti ai dipendenti – in caso di concessione diretta, dal 2023, il beneficio è costituito dal 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato in base al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Fabbricati in uso ai dipendenti – il fringe benefit consiste nella differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. In aggiunta, se il dipendente è obbligato a dimorare nel fabbricato, la suddetta differenza è ridotta al 30%.
Trasporto ferroviario – La norma prevede un criterio di determinazione forfetario per i “servizi di trasporto ferroviari o prestati gratuitamente” ai dipendenti (delle società o enti che gestiscono i servizi di trasporto ferroviario).





